Questo sito usa i tuoi dati/cookie di analytics che potrebbero essere utilizzati da terze partiper la personalizzazione degli annunci per migliorare l'esperienza utente.
Leggi l'Informativa sulla Privacy Policy
Leggi l'Informativa sulla nostra Cookie Policy

 NOTAIO.IO  è la prima piattaforma che digitalizza e semplifica la gestione e le pratiche notarili offrendo professionalità, esperienza e assistenza a 360°         

Tieniti informato su tutte le ultime novità sugli atti notarili

News Compravendita Immobiliare Indietro
Differenza tra preliminare trascritto e registrato
21. 03. 23

Compravendita Immobiliare

DIFFERENZA TRA PRELIMINARE TRASCRITTO E REGISTRATO

Il contratto preliminare è un vero e proprio contratto che definisce tempistiche, prezzo di compravendita e ammontare di caparre/ acconti che definiranno la stipula del contratto definitivo davanti al Notaio.

Il contratto preliminare deve indicare gli elementi principali della vendita quali il prezzo e la casa da acquistare, l’indirizzo e una precisa descrizione (piani, stanze etc.) con i dati aggiornati del Catasto e la data del contratto definitivo. E’ opportuno, inoltre, definire tutti gli obblighi reciproci concordati dalle parti prima della consegna dell’immobile. 

 

Differenza tra preliminare registrato e preliminare trascritto:

 

  • La registrazione del preliminare può essere redatta direttamente dalle parti coinvolte (o affidarsi a studi che lo faranno al posto vostro); nel suddetto contratto andranno inseriti sia i dati catastali dell’immobile oggetto di compravendita sia tutte le caparre e acconti che verranno versati alla parte venditrice. La registrazione dovrà essere fatta presso un ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate e le spese della registrazione saranno di 200 € più una marca da bollo da 16,00 € ogni 100 righe per ogni copia di preliminare che si vuole registrare (minimo 2).

 

  • La trascrizione vale come una vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile e va redatta direttamente da un Notaio, esso non è più soltanto un accordo privato tra acquirente e venditore ma viene reso legalmente valido verso chiunque (tecnicamente è “opponibile nei confronti dei terzi”) e il venditore, di conseguenza, non potrà vendere l’immobile a qualcun altro, né concedere un’ipoteca sull’immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo. Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti.

 

È consigliabile trascrivere un compromesso quando:

 

  • Se gli acconti prezzo superano il 20% del prezzo di compravendita
  • Se i tempi  tra preliminare e atto di rogito superano i 6 mesi
  • Se il venditore  potrebbe essere un soggetto fallibile

 

In poche parole il contratto preliminare, sia esso registrato o trascritto, serve a tutelare le parti coinvolte, siano esse sia di natura economica (come acconti versati e prezzo d’acquisto) o di natura legale (accordi presi a livello temporale o il rispetto di accordi presi).

È consigliabile richiedere l’aiuto di un professionista onde evitare problemi nel prosieguo  del rogito e garantire la legalità dell’atto stesso.

 

Per qualsiasi dubbio scrivici una Faq o richiedi un preventivo tramite il nostro form, ti risponderemo in maniera esaustiva e veloce.

 


Notaio.io fornisce informazioni, risposte e assistenza a temi e domande nel mondo notarile.  Per ulteriori informazioni, scrivi a Notaio.io e i nostri specialisti ti risponderanno il prima possibile fornendoti l’assistenza di cui hai bisogno.

News correlate
03.11.22

Compravendita Immobiliare

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

L’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, come noto, consente di beneficiare dell'imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Una delle condizioni principali per riuscire ad ottenere l’agevolazione riguarda il fatto che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza, o la stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto.

Leggi
01.08.22

Compravendita Immobiliare

COMPRARE CASA DAL COSTRUTTORE

L’acquisto della casa direttamente dal costruttore si divide in tre tipologie differenti: Vendita su carta: Prevede l’acquisto del solo progetto, prima ancora della sua costruzione e realizzazione. In questo caso si ha solo l’identificazione del terreno e non si sia richiesto il permesso di costruire.

  • Vendita di immobile da costruire: Si ha la compravendita di un immobile che non è ancora ultimato ma la sua costruzione è già iniziata. In questo caso il passaggio di proprietà sarà ultimato solo una  volta che l’immobile sarà finalizzato.
  • Vendita di immobile ultimato: Il costruttore vende un’immobile in cui è terminata la totalità della sua costruzione

Leggi
01.08.22

Compravendita Immobiliare

RENT TO BUY: COS’È E COME FUNZIONA

Il rent to buy è una modalità di contratto di compravendita immobiliare, introdotta in Italia nel
2014.
Con questa tipologia di acquisto il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al
conduttore/futuro acquirente, il quale potrà usufruire dell’abitazione in qualità di affittuario. Dopo
un periodo di tempo, predeterminato nello stesso contratto, il conduttore potrà decidere se
acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.

Leggi

Richiedi un preventivo e
NOTAIO.IO ti risponderà entro 24 ore